Bilanci Straordinari

FUSIONE


È un’operazione che comporta l’unificazione di una molteplicità di organismi che, in data antecedente all’operazione, risultano tra loro autonomi e indipendenti.
Le principali tipologie di fusioni sono (art 2501 cc):
- Fusione per unione (le società pre-fusione si estinguono) o fusione in senso stretto
- Fusione per Incorporazione (non tutte le società si estinguono)
Con la fusione, le società fuse o incorporate perdono totalmente la propria autonomia giuridica ma può permanere una parziale autonomia organizzativa (per Onida la fusione è un’operazione con la quale una società si scioglie e si confonde con un’altra).
Nella fusione per unione i soci delle società fuse ricevono Azioni/quote della società risultante dalla fusione sulla base di un Rapporto di Cambio (o concambio). Nella fusione per incorporazione saranno i soci della società incorporata a ricevere azioni/quote della società incorporante, sempre sulla base di un rapporto di Cambio.

Motivazioni Economiche.
Le fusioni sono normalmente giustificate con i vantaggi che derivano dalla grande dimensione:
- Conseguimento di economie di scala
- Maggiore capacità contrattuale
- Maggiore competitività.
In modo particolare si hanno le seguenti motivazioni:
1) di mercato (assorbire imprese concorrenti, migliorare i canali distributivi, migliorare delle linee di prodotti)
2) tecnologiche (acquisizione di marchi/brevetti detenuti dalle imprese fuse)
3) di tipo produttivo (miglioramento della capacità produttiva, miglioramento della catena produttiva)
4) finanziarie (compensazione di eccedenze e insufficienze di liquidità tra società fuse, unioni tra imprese indebitate e imprese con capacità di finanziamento)
5) fiscali: compensazione di perdite e utili tra le fuse.

Con la riforma del diritto societario è stato regolamentato nel nostro ordinamento il Levereged By out: ovvero una fusione in seguito ad acquisizione con indebitamento (art 2501 bis):
una società acquista il pacchetto di controllo di un’altra indebitandosi presso una banca, utilizzando come garanzia le stesse azioni acquistate. La garanzia sarebbe quindi il patrimonio dell’acquistata, l’obiettivo dell’acquirente è quello di pagare il debito con la liquidità dell’acquisita dopo aver effettuato l’incorporazione.

Aspetti Giuridici.
La fusione è regolamentata dal CC (2501-2505 quater), che regolamenta il procedimento di fusione:
1) Redazione del progetto di fusione. È redatto dagli amministratori di ciascuna delle società oggetto di fusione. Il progetto tra i vari dati deve contenere:
- dati delle società oggetto di fusione
- dati della società che risulterà dalla fusione
- la data di decorrenza della fusione
- il rapporto di cambio ed eventuali conguagli in denaro (sempre non superiori al 10% del valore nominale delle azioni/quote di nuova emissione)
il progetto di fusione deve essere depositato al registro delle imprese (art 2501 ter)
2) Compilazione di una situazione patrimoniale, redatta dagli amministratori di ciascuna delle società oggetto di fusione. La SP è redatta con gli stessi criteri del bilancio d’esercizio. La SP deve essere non anteriore a 120 giorni la data di deposito del progetto di fusione. Può essere utilizzato il bilancio d’esercizio se riferito ad una data non anteriore di sei mesi a quella di deposito del progetto di fusione (si può usare il bilancio se si deposita il progetto entro il 30/6) (2501 quater)
3) Gli amministratori compilano una relazione che deve giustificare la fusione dal punto di vista Economico, giuridico, deve inoltre contenere i calcoli per la determinazione del rapporto di cambio (2501 qusquies)
4) Redazione di una relazione da parte di uno o più esperti per ciascuna delle società oggetto di fusione (per le SPA sono nominati dal tribunale). Gli esperti devono indicare:
- il rapporto di cambio, il suo valore ed il metodo per la sua valutazione
- eventuali difficoltà di valutazione
- devono esprimersi sulla congruità del rapporto di cambio determinato dagli amministratori, sulle tecniche di valutazione usate e sulla rilevanza attribuita a ciascuna tecnica (2501 sexies)
5) Deposito di tutti i documenti relativi alla fusione presso la sede di ciascuna società, nei 30 giorni antecedenti alla convocazione dell’assemblea (progetto, relazioni SP e ultimi 3 bilanci delle società) (2501 septies)
6) Delibera di fusione da parte delle assemblee
7) Deposito e iscrizione al registro (2502) delle imprese della delibera (2502 bis)
8) Stipula dell’atto di fusione e deposito presso il registro delle imprese.

CASI PARTICOLARI
a) incorporazione di società possedute al 90%. Non è necessaria la relazione degli esperti, se è consentito ai soci di minoranza di far acquistare le proprie azioni alla società incorporante ad un prezzo pari a quello previsto per il recesso (o il prezzo di mercato, per spa quotate o il valore economico)
b) incorporazione di società interamente possedute. In questo caso non è necessaria la relazione degli amministratori, la relazione degli esperti, il progetto di fusione è molto semplificato. Questo tipo di fusione è detta Fusione impropria.

Aspetti Contabili.
Nel caso di una procedura di fusione occorre redigere le seguenti Situazioni Patrimoniali:
- Stato patrimoniale redatto dagli amministratori con gli stessi criteri previsti per il bilancio d’esercizio
- Bilancio di chiusura delle società oggetto di fusione
- Bilancio di apertura della società risultante dalla fusione
Questi ultimi due non sono indispensabile dal punto di vista legale ma necessari per motivi pratici.
È opportuno inoltre che gli amministratori redigano un bilancio straordinario o Bilancio di fusione.
Tale Situazione Patrimoniale non è obbligatoria per legge, ma è necessaria soprattutto all’atto della determinazione del rapporto di cambio, per indicare il valore corrente degli elementi attivi e passivi del patrimonio alla data di riferimento della fusione.
È opportuno inoltre conoscere il valore Corrente degli elementi patrimoniali per le seguenti ragioni:
a) il VC è necessario per determinare il W del capitale dell’impresa, e questo è a sua volta indispensabile per stimare il rapporto di cambio. Nella pratica sono gli amministratori che stimano W e quindi il rapporto di cambio; il calcolo è effettuato o dagli uffici amministrativi o dagli advisor. Gli esperti dovranno quindi verificare la congruità del rapporto di cambio e la significatività dei metodi valutativi applicati
b) è necessario se il trasferimento degli elementi alla società risultante è effettuato a valori correnti e non a valori contabili.

Contenuto del bilancio straordinario.
Il bilancio non contiene:
- oneri pluriennali, normalmente privi di utilità nella società risultante dalla fusione
- Avviamento esterno (quello capitalizzato nello SP delle società oggetto di fusione)
Il bilancio generalmente contiene:
- ratei e risconti relativi a operazioni in corso (per ristabilire la competenza economica)
- beni immateriali non contabilizzati aventi autonomo valore (marchi)
- avviamento delle società oggetto di fusione
- fondi spese e rischi che dovranno essere incrementati o creati ex novo per tener conto di possibilità o rischi che dovessero insorgere in data successiva alla fusione (fondo per tributi non previsti)
- dovranno essere considerati gli impegni e le garanzie eventualmente prestate.
La determinazione del rapporto di cambio.
Il rapporto di cambio è un prezzo espresso in termini di azioni/quote della società conferente/risultante rispetto alle azioni/quote delle società incorporate/fuse. È quindi una ragione di scambio tra azioni di una società e l’altra, che dipende fondamentalmente dal valore economico delle società oggetto di fusione.

In caso di fusione per incorporazione occorre confrontare il valore del Patrimonio netto della Società che si estingue con l’aumento di CS della società incorporante e se, si ha che il PN della società che si estingue è minore dell’aumento di CS dell’incorporante si ha un disavanzo di fusione, mentre se il PN è maggiore all’aumento di CS si ha un avanzo di fusione.
Questo tipo di avanzo/disavanzo si ha in assenza di partecipazioni della incorporante nella incorporata ed è determinato solo dal concambio, è infatti definito avanzo/disavanzo da concambio.
In caso di incorporazione di società posseduta al 100% si avrà, che se il PN della società che si estingue è minore della partecipazione un disavanzo di fusione, se invece il PN è maggiore del valore della partecipazione si parla di avanzo di fusione. In questo caso si parla di avanzo/disavanzo da annullamento, ovviamente annullamento della partecipazione.
Se si incorpora una società nella quale si possiede una partecipazione inferiore al 100% si potrà avere, contestualmente un avanzo/disavanzo da annullamento e un avanzo/disavanzo da concambio.
Il disavanzo può essere generato da:
- i beni delle società fuse/incorporate sono sottovalutati
- la nuova società o la incorporante paga un avviamento
- la nuova società o la incorporante fa un cattivo affare
L’avanzo può essere generato da:
- patrimonio delle società fuse/incorporate è sopravvalutato
- la nuova società o la incorporante paga un avviamento negativo (badwill)
- la nuova società o la incorporante fa un buon affare